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Regesto

Art. 1 e 2 lett. a LPM; possibilità di tutelare un segno acustico.
Anche un segno acustico non percettibile visivamente presenta gli elementi caratteristici di un marchio giusta l'art. 1 LPM (consid. 2.4).
Valutazione della forza distintiva concreta (art. 2 lett. a LPM) di un segno acustico privo di elementi verbali, che consiste in una breve melodia (consid. 2.5).

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referenza

Articolo: Art. 1 e 2 lett. a LPM, art. 2 lett. a LPM