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Regesto

Azione di contestazione della graduatoria in un concordato con abbandono dell'attivo (art. 321 cpv. 1 in relazione con l'art. 250 cpv. 1 LEF); valore litigioso minimo (art. 74 cpv. 1 LTF); gratuità della procedura (art. 343 cpv. 3 CO).
La graduazione di pretese fondate sul diritto del lavoro viene trattata come una causa del diritto esecutivo e non del diritto del lavoro, motivo per cui il valore litigioso minimo ammonta a fr. 30'000.- (consid. 1.2).
In un tal caso non si applica l'art. 343 cpv. 3 CO (consid. 3).

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referenza

Articolo: art. 343 cpv. 3 CO, art. 250 cpv. 1 LEF, art. 74 cpv. 1 LTF