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Regesto

Art. 24 cpv. 1 e art. 53 cpv. 2 LPGA; art. 22 e 25 OPC-AVS/AI; pagamento retroattivo di prestazioni complementari.
La regola giurisprudenziale (posta nella DTF 122 V 19) secondo cui il pagamento retroattivo di prestazioni complementari è escluso nel caso di nuovo calcolo delle prestazioni stesse (nell'ambito di una domanda di restituzione) non può essere mantenuta sotto l'imperio dell'art. 24 cpv. 1 LPGA (consid. 5).

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regesto: tedesco francese italiano

referenza

DTF: 122 V 19

Articolo: Art. 24 cpv. 1 e art. 53 cpv. 2 LPGA, art. 22 e 25 OPC-AVS/AI