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Regesto

Art. 232 e 388 lett. b CPP; carcerazione dopo l'emanazione del giudizio di appello.
Il tribunale d'appello deve pronunciarsi, quando emana il giudizio, sulla questione della carcerazione (consid. 2.1-2.3). Chi dirige il procedimento in sede di appello può ancora statuire ulteriormente su questa questione fondandosi sull'art. 232 CPP (consid. 2.4). Può procedere, previamente, mediante provvedimenti cautelari ai sensi dell'art. 388 lett. b CPP (consid. 2.5).

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Articolo: Art. 232 e 388 lett. b CPP, art. 388 lett. b CPP