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Regesto

Art. 6 cpv. 1 LAINF; art. 4 LPGA; art. 37 cpv. 1 LAINF; art. 48 OAINF; diritto a prestazioni in caso di suicidio o automutilazione.
Anche in caso di suicidio o automutilazione commessi in stato di totale incapacità di discernimento, il diritto a prestazioni dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sussiste unicamente se sono adempiuti i criteri della nozione d'infortunio (consid. 3.3).

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referenza

Articolo: Art. 6 cpv. 1 LAINF, art. 4 LPGA, art. 37 cpv. 1 LAINF, art. 48 OAINF