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Regesto

Art. 15 cpv. 2 e 3 LAINF; art. 22 cpv. 1 e 4 come pure art. 24 cpv. 2 OAINF; importo massimo del guadagno assicurato nei casi di applicazione della regolamentazione speciale di cui all'art. 24 cpv. 2 OAINF.
Se un diritto alla rendita nasce solo cinque anni dopo l'evento assicurato (caso di applicazione dell'art. 24 cpv. 2 OAINF), il guadagno assicurato va stabilito secondo le regole valevoli in quel momento. Ciò vale ugualmente per l'importo massimo vigente all'epoca ai sensi dell'art. 22 cpv. 1 OAINF (cambiamento della giurisprudenza; consid. 6).

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referenza

Articolo: art. 24 cpv. 2 OAINF, Art. 15 cpv. 2 e 3 LAINF, art. 22 cpv. 1 OAINF