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Regesto a

Art. 28 cpv. 1 CC; partecipazione, in concreto tramite omissione.
Una partecipazione alla lesione presuppone un comportamento dell'autore stesso. Una responsabilità per il fatto di terzi non è deducibile dall'art. 28 cpv. 1 CC. L'elemento costitutivo della causalità tra comportamento illecito e lesione della personalità si realizza attraverso la partecipazione. Una partecipazione tramite comportamento passivo presuppone la violazione di un obbligo di agire. Una possibilità di agire che non è stata sfruttata non basta (consid. 5.3).

Regesto b

Art. 33 cpv. 2 in relazione con l'art. 133 cpv. 1, art. 154 seg. LDIP; lesione della personalità tramite omissione; collegamento speciale.
Sulla questione a sapere in base al diritto di quale Stato va valutato se il consiglio di sorveglianza di una società lettone deve intervenire per contrastare dichiarazioni asseritamente lesive della personalità provenienti da tale società lettone (consid. 5.4).

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referenza

Articolo: Art. 28 cpv. 1 CC