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Regesto a

Vendita di dati bancari di clienti; spionaggio economico (art. 273 cpv. 2 CP); confisca del ricavo della vendita (art. 70 cpv. 1 CP).
L'alienazione di dati dei clienti di una banca svizzera, domiciliati o con sede in Germania, da parte di una persona che non è impiegato dell'istituto bancario alle autorità fiscali tedesche adempie la fattispecie penale di spionaggio economico ai sensi dell'art. 273 cpv. 2 CP. Il diritto svizzero è applicabile anche se il reato è stato commesso all'estero. In base al diritto svizzero determinante, l'alienazione di dati bancari di clienti è illecita in assenza di fatti giustificativi. Dopo il decesso del venditore, occorso durante la procedura penale, il ricavo della vendita ancora disponibile dev'essere confiscato agli eredi (consid. 2-4).

Regesto b

Art. 16 cpv. 3 della Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica d'Austria concernente la collaborazione in ambito di fiscalità e di mercati finanziari; art. 17 cpv. 3 della Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania concernente la collaborazione in ambito di fiscalità e di mercati finanziari, scambio di lettere del 3 luglio/15 agosto 2013 tra la Svizzera e la Germania per migliorare le attività transfrontaliere in ambito finanziario.
Dall'art. 16 cpv. 3 della convenzione svizzero-austriaca non risulta che nel caso concreto si debba rinunciare a confiscare il ricavo della vendita nella misura in cui è stato trasferito su conti presso banche austriache. Trattandosi di vendita di dati della clientela bancaria con sede o domicilio in Germania, un'eventuale rinuncia a confiscare il ricavo della vendita è disciplinata dalla convenzione tra la Svizzera e la Germania, che tuttavia non è entrata in vigore (consid. 5).

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referenza

Articolo: art. 273 cpv. 2 CP, art. 70 cpv. 1 CP