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Regesto

Art. 107 e 139 cpv. 2 CPP; diritto di essere sentito, fatti manifesti in Internet.
In Internet solo le informazioni con un'impronta ufficiale (p. es.: Ufficio federale di statistica, iscrizioni al registro di commercio, tassi di cambio, orario dei treni FFS, ecc.) possono in linea di principio essere considerate manifeste ai sensi dell'art. 139 cpv. 2 CPP, perché facilmente accessibili e provenienti da fonti non controverse. In ogni caso qualificare un fatto come generalmente noto al pubblico richiede una certa prudenza, nella misura in cui ciò comporta un'eccezione ai principi che governano l'assunzione delle prove nella procedura penale. In concreto, la definizione del temine "muzz", riportata nella versione francese di Wikizionario, non costituisce, unicamente sulla base di questa fonte, un fatto manifesto (consid. 1).

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referenza

Articolo: Art. 107 e 139 cpv. 2 CPP, art. 139 cpv. 2 CPP