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Regesto

Art. 22 LPSpo, art. 1 CP; doping, principio della legalità.
"A scopo di doping" è una nozione sufficientemente determinata dal legislatore e dal comune linguaggio corrente; la disposizione penale dell'art. 22 LPSpo non viola il principio della legalità (consid. 2.3.2).
L'art. 22 LPSpo è applicabile anche al di fuori di competizioni (consid. 2.4.2).

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Articolo: Art. 22 LPSpo, art. 1 CP