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Regesto

Art. 6, art. 10 cpv. 2, art. 350 cpv. 2 e art. 389 CPP; art. 189 e art. 190 CP; valutazione delle prove, dovere di istruzione del tribunale; coazione sesuale e violenza carnale, mezzo di coazione.
Il tribunale d'appello deve valutare in modo completo il materiale probatorio rilevante per il giudizio e, qualora la situazione probatoria permanga dubbia, raccogliere ulteriori prove pertinenti, purché disponibili (conferma della giurisprudenza; consid. 5.3).
Il fatto di indugiare a lungo prima di sporgere denuncia penale (nella fattispecie circa 13 mesi) corrisponde a un fenomeno diffuso tra le vittime di reati sessuali e non depone contro la credibilità generale delle loro dichiarazioni (consid. 5.4.1).
L'elemento costitutivo dell'uso della violenza ai sensi degli art. 189 e 190 CP può essere dato anche nel caso in cui la vittima cessa d'opporre resistenza per mancanza di vie d'uscita, rispettivamente per timore di un ulteriore inasprimento della situazione (conferma della giurisprudenza; consid. 5.5.3).

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referenza

Articolo: Art. 6, art. 10 cpv. 2, art. 350 cpv. 2 e art. 389 CPP, art. 189 e art. 190 CP, art. 189 e 190 CP