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Regesto

Art. 49 e art. 186 cpv. 4 Cost.; art. 66 cpv. 4, art. 89 cpv. 2 lett. a e art. 111 cpv. 2 LTF; §13 e § 65a cpv. 2 VRG/ZH; senso e scopo del ricorso delle autorità federali e conseguente ripartizione delle spese giudiziarie cantonali.
Il senso e lo scopo del ricorso delle autorità federali è quello di garantire un'applicazione uniforme e corretta del diritto federale. Si tratta di un mezzo di sorveglianza federale, che si appoggia a tal fine sul sistema di impugnazione cantonale, restandone però in un certo senso autonomo.
Quando il diritto procedurale cantonale è interpretato e applicato in modo tale che le spese giudiziarie possono, salvo eccezioni, essere messe a carico dell'autorità federale, la sorveglianza cui mira il ricorso delle autorità federali è resa sostanzialmente più difficile. A un'autorità federale che esercita nel quadro di un ricorso la sua funzione di sorveglianza, prevista come tale da una legge specifica, senza che i suoi interessi patrimoniali siano in qualche modo in discussione, non possono essere imputate spese giudiziarie cantonali; è riservata un'eccezione nel senso indicato dall'art. 66 cpv. 4 LTF (consid. 3).

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referenza

Articolo: art. 66 cpv. 4, art. 89 cpv. 2 lett. a e art. 111 cpv. 2 LTF, Art. 49 e art. 186 cpv. 4 Cost.