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Regesto

Art. 3, art. 113, art. 140 cpv. 1, art. 141 cpv. 1 e art. 293 cpv. 4 CPP; art. 6 n. 1 CEDU; inchiesta mascherata; diritto di non autoincriminarsi; divieto di utilizzazione di prove.
L'utilizzabilità di prove, ottenute nel quadro di un'inchiesta mascherata, presuppone in linea di principio il rispetto delle garanzie dell'art. 140 cpv. 1 CPP. Se un agente infiltrato induce l'imputato a rendere delle dichiarazioni autoincriminatorie, esercitando pressioni eccessive ed eludendo il diritto di non autoincriminarsi, tali dichiarazioni sono assolutamente inutilizzabili giusta l'art. 141 cpv. 1 CPP (consid. 2.8).

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referenza

Articolo: art. 113, art. 140 cpv. 1, art. 141 cpv. 1 e art. 293 cpv. 4 CPP, art. 6 n. 1 CEDU, art. 140 cpv. 1 CPP, art. 141 cpv. 1 CPP