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Regesto

Art. 2 cpv. 1 LPT; deroga di un piano di utilizzazione speciale (piano di un'area) all'ordinamento pianificatorio di base.
Deroghe significative di un piano di utilizzazione speciale all'ordinamento di base contrastano con l'obbligo di pianificare e con la pianificazione a tappe secondo l'art. 2 cpv. 1 LPT. L'ammissibilità di una deroga dev'essere esaminata in maniera più severa, qualora questa benefici di un sostegno democratico meno importante che l'ordinamento di base (consid. 3.3); ciò è il caso dell'area pianificata in esame (consid. 4.2). Il raddoppiamento, perfino la triplicazione, prevista in quel piano, della lunghezza massima ammessa dall'ordinamento pianificatorio di base è talmente massiccio che viola l'art. 2 cpv. 1 LPT (consid. 4.4 e 4.5).

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Articolo: Art. 2 cpv. 1 LPT