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Regesto

Azione di divorzio dopo separazione. Art. 147 cp. 2 e 3 CC.
Rigetto dell'azione fondato sulla riconciliazione.
Non vi è riconciliazione quando la moglie ritorna temporaneamente all'abitazione del marito nel solo intento di occuparsi dei figli, escludendo esplicitamente la ripresa dei rapporti coniugali.

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referenza

Articolo: Art. 147 cp