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Regesto

Accesso necessario. Art. 694 CC.
1. In quale misura dev'essere tenuto conto di circostanze e di bisogni nuovi? (consid. 1a).
2. Qualora il fondo sul quale si intende costruire sia già allacciato alla strada pubblica, non vi è necessità di passaggio vera e propria nel senso dell'art. 694 CC, ritenuto che sia possibile costruire anche senza creare un accesso nel fondo vicino (consid. 1b).
3. Per decidere se vi è "un accesso sufficiente" o se questo può essere aperto sul fondo del proprietario che desidera costruire, si deve far riferimento a considerazioni tratte dal diritto di proprietà, valide per tutto il territorio svizzero. Non si può esigere un diritto di passo necessario nel senso dell'art. 694 CC fondandosi sulle prescrizioni cantonali o comunali in materia di polizia edile che subordinano il permesso di nuove costruzioni a speciali esigenze relative alle vie d'accesso (consid. 2).
4. Spese e ripetibili quando la domanda di accesso necessario è accolta (consid. 3).

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regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: Art. 694 CC

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