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Regesto

Procedura di rivendicazione (art. 106 sgg. LEF).
Il diritto di indicare la rivendicazione di un terzo su una cosa pignorata non è limitato nel tempo nè dalla legge nè dall'avviso concernente l'esecuzione del pignoramento (modulo facoltativo N. 2). Il fatto di presentare una rivendicazione di un terzo soltanto dopo parecchi mesi (perchè era stata dapprima designata come proprietaria un'altra persona, di cui il nuovo rivendicante ha appreso la rinuncia solo più tardi) non costituisce necessariamente un ritardo dovuto a raggiro.

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referenza

Articolo: art. 106 sgg. LEF