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Regesto

Assicurazione colletiva contro gli infortuni.
1. Definizione dell'infortunio. Nozione di "Evento indipendente dalla volontà": è la lesione corporale che dev'essere involontaria, cioè deve accadere contro la volontà del danneggiato.
2.
a) La negligenza grave dell'assicurato vittima di un infortunio può essere opposta alla sua vedova, poichè l'avente diritto (art. 14 cpv. 2 LCA) non è avantutto la vedova, ma la vittima (art. 87, 76 LCA).
b) c) Negligenza grave; misura della conseguente riduzione.

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referenza

Articolo: art. 14 cpv. 2 LCA, art. 87, 76 LCA