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Regesto

Società anonima.
1. Diritto al pagamento dell'ammontare non versato delle azioni. Realizzazione di questo diritto nel fallimento della società (art. 256 LEF; art. 79 cpv. 2 RUF). Diritti dell'aggiudicatario (consid. 1).
2. Alienazione di azioni nominative non interamente liberate. Il trasferimento all'acquirente dell'obbligo di effettuare versamenti presuppone il trasferimento valido delle azioni e il consenso della società; l'iscrizione nel libro delle azioni non ha effetto costitutivo (art. 687 cpv. 1 e 3, 685 cpv. 2 e 4, 686 cpv. 3 CO). (Consid. 2 a 4).
3. Trasferimento di azioni nominative (titoli all'ordine) mediante consegna del titolo non girato, unita a una dichiarazione di cessione fatta su un documento separato (art. 684 cpv. 2 e 967 cpv. 2 CO). L'impegno scritto di trasferire le azioni non può sostituire la dichiarazione di cessione scritta. (Consid. 5 a 9).

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referenza

Articolo: art. 256 LEF, art. 79 cpv. 2 RUF