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Regesto

Il pignoramento o il sequestro di un reddito (art. 93, 275 LEF) non sussiste solo quando il debitore cambia posto di lavoro. ma anche quando egli passa da un'attività lucrativa dipendente ad una indipendente o viceversa.
Nel caso in cui il debitore, quando è stato eseguito il pignoramento o il sequestro, abbia fornito indicazioni inesatte sul genere della sua attività, la misura di cui si tratta colpisce il reddito dell'attività ch'egli esercita realmente (consid. 1).
Un aumento della parte di reddito pignorata o sequestrata, deciso attraverso la via della revisione, torna a profitto dei creditori dei gruppi successivi soltanto dopo la conclusione dei pignoramenti di salario eseguiti a favore dei gruppi precedenti o dopo la completa soddisfazione dei rispettivi creditori (art. 110 cpv. 3 LEF).
Questa regola vale pure quando i rapporti che giustificano l'aumento della quota sono scoperti al momento dell'esecuzione di un sequestro.
Il creditore sequestrante non può, in un tale caso, esigere l'applicazione per analogia dell'art. 281 cpv. 1 LEF (consid. 2).

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referenza

Articolo: art. 93, 275 LEF, art. 110 cpv. 3 LEF, art. 281 cpv. 1 LEF