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Regesto

Art. 518 CC; legittimazione dell'esecutore testamentario.
1. In quanto l'amministrazione dei beni della successione gli sia stata conferita ai sensi dell'art. 518 CC, l'esecutore testamentario è legittimato a condurre il processo concernente l'attivo e il passivo della successione, a suo proprio nome e quale parte in luogo e vece di chi è, nel merito, soggetto attivo o passivo del diritto contestato (consid. 2, 3a).
2. L'effetto di una sentenza pronunciata nei confronti dell'esecutore testamentario è limitato ai beni che costituiscono la successione. Il creditore che intenda prevalersi nel contempo sia dei beni ereditari non divisi, sia del patrimonio personale di un erede, deve quindi convenire tanto tale erede, quanto l'esecutore testamentario, che hanno allora entrambi la legittimazione a resistere in giudizio e la posizione di parte (consid. 3b, 4).
3. La questione se la citazione sia nulla quando l'esecutore testamentario non sia indicato, da parte dell'attore, nella designazione della parte convenuta, va risolta secondo il diritto processuale cantonale (consid. 5).

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Articolo: Art. 518 CC