Regesto
Art. 421 n. 2, 955 cpv. 1 e 965 cpv. 1 CC; necessità dell'autorizzazione dell'autorità tutoria; responsabilità per la tenuta del registro fondiario.
La posposizione a un diritto di pegno immobiliare di un diritto d'abitazione costituito in favore di un tutelato necessita del consenso dell'autorità tutoria conformemente all'art. 421 n. 2 CC (consid. 2).
Dovere d'esame dell'ufficiale del registro fondiario adito con una richiesta di iscrizione emanata da un tutore (consid. 3).