Regesto
Art. 6 n. 1 e 3 lett. c CEDU, art. 29 cpv. 2 e 3, art. 32 cpv. 2 Cost. Procedura penale. Condanna in contumacia; diritto di partecipare personalmente all'udienza; diritti di difesa.
L'accusato che, benché regolarmente convocato e senza giustificarsi, non compare all'udienza, non può essere privato dei diritti di difesa sanciti dagli art. 6 n. 3 lett. c CEDU, art. 29 cpv. 3 e art. 32 cpv. 2 Cost. (consid. 3).
Alla persona condannata in contumacia che ha rinunciato al suo diritto di presenziare all'udienza senza mai essere stata nella condizione di fare valere efficacemente i suoi diritti di difesa deve essere di principio concesso un nuovo giudizio (consid. 4).