Regesto
Le azioni in materia di diritto del lavoro possono essere introdotte dinanzi al giudice del luogo in cui la parte convenuta ha la stabile organizzazione (art. 5 LForo) come anche dinanzi a quello del suo domicilio o della sua sede, oppure davanti al giudice del luogo in cui il lavoratore svolge abitualmente il lavoro (art. 24 cpv. 1 LForo; consid. 3).