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Regesto a
Art. 110 cpv. 1 CP; art. 118, 121 cpv. 1 e 382 cpv. 1 CPP; legittimazione dei congiunti del danneggiato deceduto a ricorrere contro l'abbandono del procedimento.
I congiunti del danneggiato deceduto, che si sono validamente costituiti accusatori privati nel corso della procedura preliminare, sono suscettibili di avere un interesse giuridicamente protetto, giusta l'art. 382 cpv. 1 CPP, all'annullamento dell'abbandono del procedimento (consid. 2).
Regesto b
Considerata l'attuale formulazione dell'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF, occorre attenersi alla costante giurisprudenza secondo cui l'accusatore privato non dispone di pretese civili se, per gli atti addebitati all'imputato, il diritto pubblico instaura una responsabilità dell'ente pubblico, escludendo qualsiasi azione diretta contro l'autore. Questa situazione è sufficientemente specifica da giustificare un trattamento particolare (consid. 3).
Condizioni di un ricorso fondato direttamente sull'art. 2 CEDU (consid. 4).
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regesto:
tedesco
francese
italiano
referenza
Articolo:
Art. 110 cpv. 1 CP,
art. 382 cpv. 1 CPP,