Regesto
Convenzione tra la Confederazione Svizzera e il Reich Germanico circa il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie e delle sentenze arbitrali, del 2 novembre 1929, Art. 4 cpv. 1.
L'ordine pubblico svizzero non si oppone a che il giudice svizzero respinga una domanda di misure protettrici dell'unione coniugale in un caso concernente cittadini germanici domiciliati in Svizzera, il cui divorzio è stato pronunciato da un tribunale germanico, dopo essere stato negato anni prima da un tribunale svizzero.