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Regesto

Art. 47 cpv. 3 OG. Ammissibilità del ricorso per riforma.
Ove il tribunale supremo del cantone decida separatamente su di una domanda principale tendente all'aumento della pigione e su di una domanda riconvenzionale tendente alla sua riduzione, le due sentenze devono essere considerate, per quanto concerne l'ammissibilità del ricorso per riforma, come un'unica decisione (consid. 1b).

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referenza

Articolo: Art. 47 cpv. 3 OG