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Regesto

Acquisto di fondi in luoghi turistici da parte di persone all'estero. Blocco delle autorizzazioni, eccezioni. Art. 7 cpv. 1 lett. b DAFE, art. 4 cpv. 1 lett. c DCF sull'acquisto di fondi in luoghi turistici da parte di persone all'estero, del 21 dicembre 1973.
1. L'eccezione al blocco delle autorizzazioni prevista dall'art. 4 cpv. 1 lett. c del DCF 21 dicembre 1973 concerne esclusivamente fondi che servono al venditore da residenza secondaria. La deroga fondata su tale disposizione non è applicabile laddove il fondo costituisca per il venditore la sua residenza permanente o principale (consid. 1, 2).
2. La situazione di estremo rigore evocata nell'art. 4 cpv. 1 lett. c del DCF 21 dicembre 1973 può essere dovuta anche a ragioni di salute. Apprezzamento nella fattispecie delle ragioni mediche e finanziarie addotte (consid. 3).

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referenza

Articolo: Art. 7 cpv. 1 lett. b DAFE