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Regesto
Art. 88 OG; legittimazione ricorsuale degli enti di diritto pubblico.
Un istituto di diritto pubblico del cantone (nella fattispecie: una cassa pensioni dei funzionari) non è legittimato, neppure ove sia dotato della personalità giuridica, a proporre ricorso di diritto pubblico contro una decisione dell'autorità di ricorso alla quale è subordinato nell'esercizio delle proprie funzioni pubbliche.
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referenza
Articolo: Art. 88 OG