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Regesto

Art. 4 Cost. e art. 6 CEDU, art. 249 PP.
Utilizzazione come mezzi di prova di dichiarazioni rese da ex-coimputati in un procedimento penale svoltosi all'estero, che avevano beneficiato in quel procedimento di riduzioni di pena e altri vantaggi per la loro collaborazione (cd. "pentiti"). Tale utilizzazione non è esclusa nell'ambito della valutazione delle prove incombente al giudice secondo il proprio convincimento. Nella fattispecie le persone di cui sopra erano state sentite dai giudici svizzeri non come testi, ma soltanto come correi, senza prestazione di giuramento (consid. 1).

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referenza

Articolo: Art. 4 Cost., art. 6 CEDU, art. 249 PP