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Regesto

Diritto d'espropriazione per l'acquisto del materiale necessario alla costruzione di un'opera; art. 4 lett. c LEspr.
1. Nell'esercizio del diritto d'espropriazione loro conferito dall'art. 39 cpv. 1, seconda e terza frase LSN, i Cantoni possono avvalersi indistintamente di tutte le norme che regolano le premesse, l'estensione e l'oggetto dell'espropriazione nella LEspr, e segnatamente dell'art. 1, art. 4 e art. 5 (consid. 3).
2. L'unica condizione richiesta dalla LEspr per consentire l'esercizio del diritto d'espropriazione per lo sfruttamento (l'acquisto) di materiale contenuto in un fondo è quella che, approvvigionandosi più lontano, sorgerebbero inconvenienti molto gravi, vuoi per i costi eccessivi del trasporto, vuoi per le difficoltà tecniche dello stesso; per contro, non è richiesto che il proprietario del fondo domandi un'indennità esorbitante o rifiuti addirittura di concederne bonalmente lo sfruttamento. Interpretazione dell'art. 4 lett. c LEspr fondata sulla genesi della norma, sulla prassi instauratasi vigente la cessata LEspr del 1850 e sulle finalità e l'ordinamento strutturale dell'istituto stesso dell'espropriazione (consid. 5).
3. Adempimento di codesta condizione nel caso concreto? (consid. 7)