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Regesto

Art. 46 cpv. 2 LTF (ferie giudiziarie; eccezione alla sospensione dei termini).
Decisioni incidentali nel procedimento penale (segnatamente i sequestri e i blocchi di conti bancari) devono essere considerate "altre misure provvisionali" ai sensi dell'art. 46 cpv. 2 LTF (consid. 1.1-1.5). Nella fattispecie si giustifica in via eccezionale di entrare nel merito del ricorso sulla base del principio della buona fede, rispettivamente in considerazione della prassi sotto l'egida della previgente OG (consid. 1.6).

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Articolo: Art. 46 cpv. 2 LTF