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Regesto

Art. 4 e 46 cpv. 2 CF; art. 30 cpv. 3 Cost. vallesana. Tassa di soggiorno. Delega di competenza. Base legale. Doppia imposizione intercantonale. Disparità di trattamento.
1. Presupposti della delega di competenza in materia fiscale effettuatadall'autorità legislativa a favore di quella esecutiva. Elementi essenziali della tassa di soggiorno (consid. 2 a e b).
2. Delega di competenza effettuata dal popolo a favore del parlamento in materia fiscale. Ammissibilità (consid. 2 c).
3. La sola approvazione da parte dell'autorità legislativa di un regolamento emanato dall'autorità esecutiva non può supplire al-l'assenza di una base costituita da una legge in senso formale, ove si tratti dei presupposti e della misura dell'imposta (consid. 2 c).
4. Può essere delegato ad associazioni di diritto privato il potere di riscuotere vere e proprie imposte? (consid. 2 d).
5. La tassa di soggiorno non soggiace al divieto della doppia imposizione intercantonale qualora non abbia il carattere di una imposta (generale) sul soggiorno. Criterio cumulativo dell'ammontare moderato e dell'utilizzazione specifica del tributo. Il gettito della tassa di soggiorno dev'essere destinato a coprire esclusivamente spese di cui profittino in modo preponderante gli ospiti del centro turistico. Esame sotto questo profilo delle spese di pubblicità turistica (consid. 3).
6. È contraria al principio della parità di trattamento la riscossione a carico dei proprietari domiciliati fuori del cantone di una tassa globale più elevata di quella dovuta dai proprietari domiciliati nel cantone (consid. 4).

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referenza

Articolo: art. 30 cpv. 3 Cost.