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Regesto

Art. 16 cpv. 2 dell'Ordinanza (1) della legge federale sulla corrispondenza telegrafica e telefonica (O (1) della LCTT).
Una concessione di linea per impianto per la trasmissione di musica ai sensi dell'art. 26 lett. e dell'O (1) della LCTT può essere negata se la linea è destinata ad una stazione radio emittente straniera a modulazione di frequenza che viola disposizioni della Convenzione internazionale delle telecomunicazioni, e in particolare del regolamento delle radiocomunicazioni che la completa, di guisa che deve presumersi che la linea sarà usata per uno scopo illecito e pregiudizievole all'interesse nazionale svizzero.