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Regesto

Accertamento del carattere forestale. Art. 1, 2 e 3 della legge sulle foreste (LFo), art. 1 dell'ordinanza sulle foreste (OFo) e diritto cantonale d'applicazione.
Nozione di foresta (art. 1, 2 e 3 LFo); potere di apprezzamento dei cantoni secondo l'art. 1 cpv. 1 LFo nell'ambito della concretizzazione di questo concetto con criteri quantitativi (consid. 2a). Le norme d'applicazione dell'art. 1 cpv. 1 OFo non possono essere contenute in direttive interne dell'amministrazione (consid. 2b).
Secondo l'art. 2 cpv. 4 LFo i cantoni sono liberi di adottare o meno delle norme di applicazione. Situazione giuridica di un cantone che non vi ha (ancora) provveduto (consid. 2c); valutazione della superficie boschiva nel caso concreto (consid. 2d).
Conformità dell'art. 1 cpv. 1 OFo alla nozione qualitativa di foresta; negata per le norme cantonali che delimitano in modo schematico il potere di apprezzamento concesso dal diritto federale; funzione e significato dei criteri quantitativi nell'ambito dell'accertamento della natura boschiva di un popolamento (consid. 3).
Superficie boschiva in zona edificabile: conseguenze dell'annullamento, da parte del Tribunale federale, di un accertamento che nega la natura boschiva (consid. 4).

contenuto

documento intero:
regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: art. 1 cpv. 1 OFo, art. 1, 2 e 3 LFo, art. 1 cpv. 1 LFo, art. 2 cpv. 4 LFo

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