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Regesto
Art. 29 cpv. 3 Cost., § 10 cpv. 5 CPP/ZH; diritto del danneggiato all'assistenza giudiziaria gratuita nella procedura penale; requisito dell'indigenza; presa in considerazione delle risorse finanziarie dei genitori del danneggiato.
L'obbligo di mantenimento dei genitori nei confronti del figlio maggiorenne sancito all'art. 277 cpv. 2 CC include in principio anche le spese processuali (consid. 3f).
La presa in considerazione delle risorse finanziarie dei genitori al fine di stabilire se il figlio maggiorenne che non ha ancora terminato la sua formazione sia indigente non lede gli articoli 29 cpv. 3 Cost. e il § 10 cpv. 5 CPP/ZH (consid. 3g).
contenuto
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regesto:
tedesco
francese
italiano
referenza
Articolo: § 10 cpv. 5 CPP, Art. 29 cpv. 3 Cost., art. 277 cpv. 2 CC