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Regesto

Determinazione del foro.
1. Art. 346 cpv. 1 CP. Foro in materia di reati commessi per scritto o per telefono (consid. 1).
2. Il foro si determina in funzione degli atti punibili oggetto dell'istruttoria, in quanto essi non costituiscano un'accusa manifestamente infondata o vittoriosamente confutata (consid. 2).

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referenza

Articolo: Art. 346 cpv. 1 CP