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Regesto

Art. 119 cpv. 3 e 324a cpv. 1 CO. Ripartizione dei rischi qualora la prestazione promessa divenga impossibile per circostanze non imputabili al lavoratore.
Nell'ambito del contratto di lavoro, gli effetti dell'impossibilità dell'esecuzione delle prestazioni promesse per circostanze non imputabili al lavoratore sono regolati dagli art. 324a e 324b CO. In simili casi il lavoratore ha diritto al salario solamente se il rapporto di lavoro è durato più di tre mesi oppure era stata concordata una durata superiore a tre mesi (consid. 2).

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referenza

Articolo: art. 324a e 324b CO