Regesto
Art. 49 cpv. 1 Cost.; art. 62 cpv. 1 LPP; § 22 cpv. 4 lett. b della legge cantonale sulla Cassa pensioni del Canton Soletta; controllo astratto della norma.
Nel caso concreto, lo scioglimento degli accantonamenti per l'adeguamento delle rendite al rincaro (consid. 3) e il previsto uso di quei fondi divenuti liberi (consid. 4) non costituiscono un'utilizzazione del capitale previdenziale contraria agli scopi previsti. § 22 cpv. 4 lett. b della legge cantonale sulla Cassa pensioni del Canton Soletta è conforme al diritto federale.