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Regesto

Esecuzione di una sentenza straniera. Art. 84 cpv. 1 lett. a, c, art. 86 cpv. 2, 87, 89 OG.
1. Le censure di violazione dell'art. 4 Cost., tendenti a rafforzare la motivazione fondata sulla violazione di un trattato internazionale, non sono soggette al requisito del previo esaurimento dei rimedi di diritto cantonali; esse vi soggiacciono, per converso, quando hanno una portata indipendente (consid. 1).
2. Ove l'autore di un ricorso proposto tempestivamente sia autorizzato a presentare, dopo la scadenza del termine di cui all'art. 89 OG, una memoria destinata a precisare le sue censure, non gli è consentito di sollevarvi censure che già non siano state enunciate nell'atto di ricorso (consid. 2).
3. Quando una sentenza straniera comporti una condanna ad effettuare una prestazione pecuniaria, incombe al giudice adito per il rigetto dell'opposizione di decidere se tale sentenza debba essere eseguita in Svizzera in virtù di un trattato internazionale; una procedura speciale di exequatur non è necessaria (consid. 4).

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referenza

Articolo: art. 86 cpv. 2, 87, 89 OG, art. 4 Cost.