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Regesto

Carcere preventivo; limitazione del diritto dell'imputato di comunicare con il proprio difensore.
Art. 6 § 3 lett. b CEDU: i principi sgorganti dal diritto costituzionale non codificato alla libertà personale si applicano anche all'interpretazione della convenzione.
Interpretazione dell'art. 22 n. 2 CPP friburghese: questa disposizione non consente, in linea di principio, di privare l'imputato sino al termine dell'istruzione di qualsiasi contatto orale con il proprio difensore.

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referenza

Articolo: § 3 lett. b CEDU, art. 22 n. 2 CPP