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Regesto

Responsabilità civile del vettore aereo.
Art. 7 cpv. 2 del Regolamento di trasporto aereo, del 3 ottobre 1952 (RTA), art. 3 cpv. 2 della Convenzione di Varsavia del 12 ottobre 1929/28 settembre 1955. Il mancato rilascio del biglietto di passaggio priva il vettore soltanto del diritto di prevalersi delle disposizioni che limitano la sua responsabilità a determinati importi massimi (art. 9 RTA, art. 22 della Convenzione di Varsavia); esso non esclude l'applicazione dell'art. 29 della Convenzione di Varsavia (consid. 4).
Il termine di due anni per promuovere l'azione, stabilito da quest'ultima disposizione, è un termine di perenzione, non suscettibile d'essere interrotto da un'esecuzione o dal versamento di un acconto (consid. 5a, b).
Può essere opposto al vettore che invoca la perenzione l'art. 2 cpv. 2 CC? Questione lasciata indecisa, non sussistendo nella fattispecie un abuso di diritto (consid. 5c).

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referenza

Articolo: Art. 7 cpv. 2 del, art. 2 cpv. 2 CC