Avviso importante:
Le versioni vecchie di Netscape non sono in grado di mostrare i grafici. La funzionalità della pagina web è comunque garantita. Se volesse utilizzare frequentemente questa pagina, le raccomandiamo di installare un browser aggiornato.
 

Regesto

Art. 73 LPP: Competenza delle autorità giurisdizionali in materia di LPP.
Le istanze giudicanti istituite dall'art. 73 LPP sono competenti a statuire su controversie relative a diritti o crediti fondati su eventi assicurati insorti dopo l'entrata in vigore, il 1o gennaio 1985, del nuovo diritto sulla previdenza professionale, ciò pure nella misura in cui essi diritti o crediti hanno origine in circostanze in parte antecedenti a questa data e che richiedono, se del caso, l'applicazione del vecchio diritto materiale.

contenuto

documento intero:
regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: Art. 73 LPP

navigazione

Nuova ricerca