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Regesto

Art. 590 CC; art. 527/8 e 537 CC.
La preclusione stabilita dall'art. 590 CC non interviene perché i crediti non sono stati notificati, bensì perché essi non sono stati iscritti nell'inventario. Se le pretese sono state inventariate, esse passano agli eredi, indipendentemente da chi le ha notificate o ne ha chiesto l'iscrizione nell'inventario (consid. 2).
Lo stato della successione, l'ammontare delle quote riservate e della porzione disponibile si calcolano secondo il valore al momento dell'apertura della successione (consid. 7b).
La pretesa di restituzione vincolata alla riduzione è di natura obbligatoria (consid. 7c).
Se l'oggetto della liberalità è stato alienato, il beneficiario di buona fede, in quanto si trovi ancora arricchito, è tenuto, al massimo, alla restituzione fino a concorrenza del prodotto dell'alienazione. La responsabilità del beneficiario di mala fede non è soggetta a tale limitazione; egli risponde del valore di stima obiettivo al momento dell'apertura della successione (consid. 7d, e).

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referenza

Articolo: Art. 590 CC