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Regesto

Art. 217 e 29 CP; trascuranza degli obblighi di mantenimento; inizio del termine per sporgere querela.
Un datore di lavoro che, contrariamente a quanto giudiziariamente fissato in sede civile, omette di trattenere dal salario di un suo impiegato la parte spettante alla moglie di quest'ultimo a titolo di contributo alimentare, si rende soggettivamente complice di trascuranza degli obblighi di mantenimento a condizione che conosca l'intenzione delittuosa del suo impiegato, il quale deve pertanto avere già deciso di non versare gli alimenti alla moglie (consid. 1).
La trascuranza degli obblighi di mantenimento costituisce un reato permanente. Di conseguenza il termine per sporgere querela - analogamente al termine di prescrizione (art. 71 lett. c CP) - inizia a decorrere solo al momento dell'ultima inadempienza colpevole (consid. 3.1).
Nei confronti di colui che partecipa accessoriamente all'infrazione il termine per sporgere querela inizia a decorrere soltanto quando l'avente diritto conosce l'autore in quanto tale (consid. 3.2).

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referenza

Articolo: Art. 217 e 29 CP