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Regesto

Art. 5 cpv. 2 LPT. Interessi sull'indennità per espropriazione materiale; decorso.
1. Ambito d'applicazione nel tempo dell'art. 5 cpv. 2 LPT (consid. 1).
2. Le conclusioni del ricorrente sono inammissibili nella misura in cui eccedono quelle proposte nella procedura cantonale (consid. 2).
3. Il proprietario può esigere interessi calcolati dal giorno in cui ha manifestato in modo inequivoco la sua intenzione di chiedere un'indennità. Può esigere interessi calcolati da un momento precedente in casi particolari, ove sia stato impedito di far valere le sue pretese (consid. 3a).
Una manifestazione inequivoca non presuppone necessariamente una domanda formale dinanzi all'autorità competente; è sufficiente una richiesta scritta - nella fattispecie, una domanda di riesame dell'azzonamento - indirizzata all'autorità amministrativa (consid. 3b).

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Articolo: Art. 5 cpv. 2 LPT