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Regesto

Art. 664 cpv. 2 CC; cose di dominio pubblico: delimitazione fra acque pubbliche e fondi privati.
Legittimazione dell'ente pubblico a proporre un ricorso di diritto pubblico (consid. 2).
Spetta al diritto cantonale stabilire se e in che modo la prova della proprietà privata delle acque pubbliche sia possibile (consid. 3).
I Cantoni possono delimitare le rive che fanno parte delle acque pubbliche dai fondi soggetti alla proprietà privata. Essi devono tuttavia rispettare i diritti acquisiti dei cittadini, protetti dalla garanzia della proprietà. La legge ticinese sul demanio pubblico, che dichiara le rive dei laghi e dei corsi d'acqua come facenti parte delle cose di dominio pubblico con una riserva per le opere eseguite o sporgenti sul demanio pubblico costruite in buona fede e conformi al diritto anteriore, non viola la garanzia della proprietà (consid. 5).

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Articolo: Art. 664 cpv. 2 CC