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Regesto
Valutazione di beni patrimoniali nella liquidazione del regime matrimoniale (art. 211 CC) (cambiamento della giurisprudenza).
Oneri gravanti un bene patrimoniale, che potrebbero unicamente realizzarsi in futuro, sono sempre da prendere in considerazione come fattori di riduzione nella determinazione del valore del bene (consid. 2a).
Sapere se e eventualmente quando questi oneri latenti potrebbero realizzarsi è decisivo per la loro valutazione. In questo ambito il giudice decide prendendo in considerazione tutte le circostanze '«ex aequo et bono'» (consid. 2b).
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regesto:
tedesco
francese
italiano
referenza
Articolo: art. 211 CC