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Regesto

Art. 23 cpv. 2 LEspr.
L'indennità dovuta ai locatari e affittuari concerne solo i danni subiti a dipendenza della prematura estinzione dei contratti di locazione o di affitto. L'espropriante non è tenuto a compensare anche quelli dipendenti dall'inutilizzazione dell'inventario e dell'avviamento per il periodo successivo alla scadenza di detti contratti.

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Articolo: Art. 23 cpv. 2 LEspr