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Regesto

Diritto d'espropriazione. Svalutazione d'un fondo determinata dalla perdita dell'accesso stradale.
1. Quando un fondo parzialmente espropriato non ha più, in seguito alla soppressione o allo spostamento di una strada pubblica, uno sbocco sufficiente, di guisa ch'esso subisce una svalutazione, l'ente espropriante è tenuto in linea di massima a risarcire il pregiudizio (consid. 5).
2. Il medesimo principio vale riguardo al deprezzamento subito per la medesima causa da una particella che non è invero toccata dall'espropriazione, ma che è economicamente connessa ad un fondo espropriato appartenente allo stesso proprietario (consid. 6).
3. Facoltà dell'ente espropriante di offrire un equivalente in natura ai sensi dell'art. 18 LEspr. (consid. 7).

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referenza

Articolo: art. 18 LEspr